Redigere il èRegistro Anagrafe Sicurezzaè per ogni condominio è un obbligo dell’Amministratore sancito dall’art. 1130 comma 6 del Codice Civile, così come modificato dalla Legge n. 9 del 21 febbraio 2014.
Secondo il nuovo articolo, infatti, “L’amministratore deve [è] curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari [è] nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell’edificio”, la cui omissione potrebbe essere motivo di revoca (art. 1129 del c.c.).”
II R.A.S. deve contenere, quindi, tutte le informazioni ed i dati relativi alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell’edificio e quindi con riferimento anche alle attestazioni e alle certificazioni previste dalle normative vigenti specificatamente riferite a tali beni.
II R.A.S., redigibile solo da un tecnico abilitato, consente all’Amministratore di programmare interventi e procedure finalizzate all’eliminazione e/o contenimento dei rischi, cosi da adempire a quanto previsto dalla vigente normativa.