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EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

BONUS CASA INCOMPATIBILI CON LA ROTTAMAZIONE TER
Il credito di imposta scaturito dagli interventi di efficientamento energetico , come l’installazione di impianti fotovoltaici e pompe di calore, non può essere utilizzato per compensare il debito da rottamazione TER .
La circolare 25/E torna sui bonus casa , dopo i provvedimenti attuativi e le risposte fornite con la circolare 24/E .
Dopo i chiarimenti sistematici , c’è spazio per rispondere a un dubbio ulteriore.
All’ Agenzia delle Entrate è stato chiesto «se sia possibile effettuare la compensazione tra il credito d’imposta derivante dalle spese sostenute per interventi di efficientamento energetico (ad esempio, in relazione ad impianti fotovoltaici e pompe di calore) e il debito sottoscritto in estinzione rateale, a titolo di cosiddetta rottamazione ter». Non si parla, quindi, solo di 110% ma di tutto il pacchetto di sconti legato all’efficienza energetica che , in base all’articolo 121 del Dl Rilancio, può essere trasformato in un credito di imposta cedibile o in uno sconto in fattura .
Per rispondere l’Agenzia delle Entrate richiama il Decreto Fiscale del 2018 (DL 119/18) sulla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della Riscossione .
E spiega che il pagamento delle somme dovute può avvenire solo attraverso alcune modalità fissate dalla Legge: domiciliazione sul conto corrente, bollettini precompilati o presso gli sportelli dell’agente della Riscossione.
La Legge , quindi, – spiega la circolare 25/E – «non prevede modalità di assolvimento del debito risultante dalla dichiarazione di adesione alla rottamazione-ter con modalità diverse da quelle richiamate» .
Non ci sono , insomma , altre strade : il debito – conclude l’Agenzia delle Entrate – «non può essere compensato con il credito d’imposta derivante dalle spese sostenute per interventi di efficientamento energetico».