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CENSIMENTO AMIANTO

I manufatti devono essere censiti e monitorati per non incorrere in guai e procedimenti giudiziari

Con riferimento alla legge regionale numero 17 del 29 settembre 2003 e del Pral (Piano Regionale Amianto Lombardia – che pone l’obiettivo di completamento del censimento dei siti con presenza di amianto e la rimozione dell’amianto dal territorio regionale) qualunque amministratore ha in carico l’obbligo di commissionare analisi circa il censimento e mappatura dei manufatti in amianto nelle parti comuni di quegli stabili in cui esercita la professione. Se dai report esternalizzati a specialisti del settore figurerà che il materiale è a matrice compatta e in buone condizioni, avrà l’onere di occuparsi della sua manutenzione e controllo mediante la designazione di una figura responsabile che coordini le relative attività.

Sarà inoltre necessario effettuare una valutazione del rischio per gli occupanti dell’immobile e conservare la documentazione del tecnico prodotta al termine del sopralluogo. Infine, rientra tra le competenze dell’amministratore fornire una corretta informazione agli occupanti dell’edificio ed esporre quali siano i potenziali rischi. In caso contrario, se l’amianto appare friabile, la bonifica assume carattere perentorio e disciplinato dalle leggi vigenti. Nel caso in cui, per ragioni economiche o di fattibilità, risulti difficoltoso lo smaltimento definitivo dell’amianto, si può procedere in via provvisoria a uno dei seguenti provvedimenti: incapsulamento e confinamento.

L’inosservanza degli obblighi informativi riguardo alla sua presenza in un certo luogo può tradursi per i proprietari e per l’amministratore condominiale in una sanzione.

Come si procede allora?

  • Sopralluogo iniziale per verificare la presenza di possibili manufatti contenenti amianto
  • Prelievo e analisi di laboratorio di campioni massivi di possibili manufatti contenenti amianto
  • Relazione finale contenente gli esiti del censimento, la valutazione dei rischi amianto, l’identificazione del tipo di intervento necessario alla messa in sicurezza del manufatto, l’identificazione del piano di monitoraggio da attuare sul manufatto, l’individuazione della tempistica relativa alla bonifica
  • Redazione dell’NA1 e protocollazione gratuita dei documenti presso l’Asl e il Comune
  • Nomina della figura responsabile dell’amianto NFRA e trasmissione all’Asl della documentazione relativa al censimento.

C’è da aggiungere un passaggio. Se l’amministratore di condominio non si preoccupa di censire l’amianto presente nello stabile e tenerlo monitorato, e se un condòmino a fronte della contrazione di asbestosi o patologie similari, causate dall’inalazione di fibre di amianto, decidesse avanzare una denuncia, a chi sarebbe attribuita la colpa in sede giudiziale? La sentenza riconoscerebbe una corresponsabilità oggettiva tra condòmini e amministratore.

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