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APPLICAZIONE OBBLIGATORIA QUANDO LA CERTIFICAZIONE VIENE DAL PRODUTTORE

Massimali unitari , parametrati al metro quadrato o al kilowatt, che saranno applicabili a tutti gli interventi che rientrano nel perimetro dell’ecobonus e del bonus facciate .
Non c’è solo il superbonus nel raggio d’azione del nuovo decreto interministeriale che regola i requisiti tecnici e i limiti di spesa delle detrazioni legate alla casa : il provvedimento , per ora in bozza , porterà grandi novità anche per altri sconti fiscali .
L’obiettivo generale è rendere più trasparente il sistema : quindi, oltre ai consueti limiti complessivi , vengono attivati dei tetti di congruità allineati ai valori di mercato .
In questo modo , sarà più complicato far rientrare negli interventi spese eccessive , inutili rispetto all’efficientamento energetico degli edifici .
Il problema , però , è che in alcune situazioni questi valori potrebbero essere troppo bassi .
Un esempio aiuta a capire come funzionerà il sistema .
Si prendano ad esempio gli infissi .
Per l’acquisto e la posa in opera di un prodotto in zona climatica C , ad esempio in Campania , sarà possibile spendere al massimo 650 euro al metro quadrato , comprensivi di tutto : serramento , avvolgibile , cassone , installazione e assistenza muraria .
In zone climatiche più fredde si sale e si arriva fino a 750 euro di spesa .
Va detto , comunque , che sono limiti più elevati rispetto a quelli che erano stati inseriti in precedenti bozze di questo decreto .
L’effetto finale , però , è che in qualche caso sarà impossibile raggiungere i massimali complessivi di spesa , proprio a causa di questi limiti al metro quadrato .
Lo stesso discorso vale anche per altri prodotti .
Per l’installazione di un sistema di domotica , ad esempio , viene attivato un tetto di 50 euro al metro quadrato .
Ci sono , poi , le caldaie a condensazione , che saranno parametrate al kilowatt .
Per un impianto da circa 26 kW, sarà possibile spendere 5.200 euro .
E c’è anche da considerare che questi prezzi includono tutto .
Lo dice chiaramente uno degli allegati alla bozza di decreto , che spiega come «i costi esposti in tabella si considerano comprensivi di IVA , prestazioni professionali e opere complementari relative all’installazione e alla messa in opera delle tecnologie».
Vanno però fatte altre due considerazioni :
la prima , è che l’uso di questi massimali di costo è obbligatorio (per tutto l’intervento) solo quando la certificazione dei materiali è affidata al produttore , mentre se il professionista che assevera l’intervento si occupa anche di questo aspetto si possono usare gli altri parametri indicati, decisamente più ampi ;
la seconda è che questo decreto è la conseguenza di quanto previsto dall’Articolo 14 del DL 63/2013 , Comma 3 ter , che recita: «Con uno o più decreti del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze , il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (…) sono definiti i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni di cui al presente articolo , ivi compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento (…).»
In sostanza , questo Decreto , che avrebbe dovuto essere emanato entro l’Autunno del 2013 , è arrivato ora .
Ma «le agevolazioni di cui al presente articolo» sono in pratica tutte quelle del complesso universo dell’Ecobonus, quindi d’ora in poi chiunque farà un lavoro legato al risparmio energetico , anche al di fuori dei limiti temporali o normativi previsti dal DL 34/2020 (per esempio quando si vogliono sostituire gli infissi senza però fare cappotti termici o caldaie centralizzate a pompa di calore) si troverà a confrontarsi anche con i limiti di costo individuati dalla bozza di DM del MISE .