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DUE STRADE PER I CONTRIBUENTI MA MANCANO ANCORA LE REGOLE DI ATTUAZIONE

Chi nel 2020 e 2021 sostiene spese per gli interventi al 110% o per alcuni altri vecchi interventi con aliquote di detrazione inferiori potrà optare, in alternativa all’utilizzo diretto della detrazione:
per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
per la trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari (Articolo 121 del DL 34/2020).
Si tratta, quindi, di una doppia possibilità per i contribuenti – lo sconto in fattura o la trasformazione della detrazione in credito d’imposta cedibile – che in ogni caso coinvolge il meccanismo della cessione a terzi dei crediti poiché, anche nel caso dello sconto in fattura, sarà poi il fornitore ad entrare in possesso del credito relativo allo sconto e a poterlo cedere a terzi, comprese le banche.
Gli istituti finanziari, al momento, stando ai primi tavoli informali di confronto presso il ministero, sono in attesa di capire i dettagli di questo nuovo meccanismo.
Molto dipenderà anche dalle disposizioni attuative dell’articolo 121, che devono disciplinare in concreto le modalità di funzionamento delle cessioni dei crediti in oggetto, comprese quelle relative all’esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica: il termine previsto dal comma 7 per l’emissione del provvedimento da parte del direttore dell’Agenzia delle Entrate scadeva il 18 Giugno scorso – 30 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio -, ma questi termini che il legislatore dà a se stesso sono sempre ordinatori ed è quindi probabile che si aspetterà l’avvenuta conversione in Legge per l’emissione del provvedimento direttoriale.
Al momento, però, è possibile trarre qualche indicazione dal Comma 3, per cui i crediti d’imposta che derivano dalla trasformazione della detrazione da parte dei soggetti beneficiari (o anche dallo sconto in fattura per le imprese o professionisti) sono utilizzabili in compensazione tramite presentazione del modello F24, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite.
Il credito d’imposta deve essere usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione.
Inoltre, la quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.
L’Agenzia delle Entrate effettuerà i controlli e anche le verifiche documentali e, qualora sia accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, provvederà al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei beneficiari originari (Comma 5), mentre i fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto allo sconto praticato o al credito ricevuto (Comma 4), salvo che vi sia concorso nella violazione del beneficiario originario, nel quale caso subentra anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari che hanno ricevuto e utilizzato il credito d’imposta (Comma 6).