fbpx

SICURCOND INFORMA E’ IL SERVIZIO INTERNO DI RASSEGNA STAMPA DI INFORMAZIONI E NOTIZIE UTILI DA SAPERE E CONOSCERE AL FINE DI UN AGGIORNAMENTO COSTANTE E PROFESSIONALE RIVOLTO ALLE RISORSE UMANE DELLA SOCIETA’

A cura

 

di

 

Stefano Masullo            

–         Magnifico Rettore ISFOA Libera e Privata Università di Diritto Internazionale –

 

I.S.F.O.A. HOCHSCHULE FÜR SOZIALWISSENSCHAFTEN UND MANAGEMENT   

In caso di errori nella compilazione della comunicazione per cessione e sconto in fattura è possibile intervenire: entro cinque giorni si può annullare, poi le correzioni sono ammesse finché non si usa la detrazione

Nel caso in cui si siano commessi errori nella compilazione del modello per l’opzione di cessione del credito o sconto in fattura, è possibile annullare la comunicazione o inviarne una interamente sostitutiva della precedente entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio.

Ogni comunicazione inviata oltre questa tempistica si aggiunge alle precedenti, secondo quanto previsto dal punto 4.7 del provvedimento n. 283847/2020. Si tratta, dunque, di capire come rimediare nei casi in cui ci si accorga dell’errore solo successivamente.

Viene in aiuto la risposta 590/2020, nella quale l’Agenzia delle Entrate, con riferimento ad un intervento di riqualificazione energetica (il cosiddetto ecobonus), ha affermato che è possibile «correggere eventuali errori commessi dai beneficiari della detrazione, sempreché ciò avvenga prima dell’utilizzo del credito qui in esame da parte degli stessi o del fornitore/cessionario».

Seppur la risposta si riferisca all’opzione prevista nell’Articolo 14, comma 3.1, del DL 63/2013 e nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 31 Luglio 2019, si ritiene che la possibilità di correggere la compilazione errata della comunicazione possa essere estesa, negli stessi termini, alla comunicazione effettuata in base all’Articolo 121 del Dl 34/2020.

Nel caso in cui, ad esempio, nella comunicazione di opzione inviata in data 1° Febbraio 2021 per le spese sostenute nel 2020, il beneficiario dell’agevolazione abbia indicato, nel campo relativo all’importo del credito ceduto, il totale della spesa sostenuta in luogo dell’importo detraibile (ad esempio, abbia indicato per un intervento ammesso al superbonus l’importo della spesa pari a 10mila euro in luogo dell’importo del credito ceduto pari a 11mila euro), dovrebbe essere possibile rimediare all’errore commesso entro il momento di utilizzo in compensazione del credito da parte del cessionario.

Sempre restando all’esempio riportato, ci sarebbe tempo di correggere la comunicazione inviandone un’altra, anche oltre il cinque marzo 2021 (quinto giorno del mese successivo a quello di invio) ma comunque entro il momento di utilizzo in compensazione del credito da parte del cessionario.

LA COMUNICAZIONE OMESSA

Per quanto riguarda, invece, il caso di comunicazioni omesse, il provvedimento 283847/2020, al punto 4.9 prevede che il mancato invio della comunicazione nei termini e con le modalità previste rende l’opzione (di cessione del credito o sconto in fattura) inefficace nei confronti dell’agenzia delle Entrate .

Parrebbe dunque non essere possibile per l’adempimento in esame avvalersi dell’istituto della remissione in bonis, previsto dall’Articolo 2, comma 1, del Dl 16/2012, applicabile invece in relazione alla comunicazione all’Enea per i lavori di efficienza energetica degli edifici (circolare 13/2013).

In base a questo istituto, la fruizione di benefici fiscali o l’accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione non tempestivamente eseguita, non è preclusa laddove il contribuente abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento, effettui la comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile e versi la sanzione di 250 euro (articolo 11, comma 1, del DLGS  471/1997).

La remissione in bonis, infine, opera a condizione che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza.

 SICURCOND srl , presieduta da Stefano Faita , appassionato golfista e partner commerciale della rivista Golf People Club Magazine , con direzione generale in via Colonnetta a Milano ed unità operativa e magazzino a Settala , in oltre 30 anni di attività e presenza operativa sul mercato , ha conquistato e consolidato un livello qualitativo e reputazionale tale da farla considerare e riconoscere come uno dei protagonisti di rilievo nello specifico settore di appartenenza .

SICURCOND srl vanta una importante e conclamata esperienza di successo , valorizzando l’uso degli spazi e l’ottimizzazione delle prestazioni complessive del condominio attraverso una qualificata e professionale opera di manutenzione ordinaria e straordinaria .

SICURCOND srl contempla la fornitura dei seguenti servizi professionali di altissimo livello qualitativo a prezzi assolutamente competitivi :

• certificazione energetica

• certificato di idoneità statica

• corsi di formazione sicurezza

• responsabile sicurezza

• documento valutazione rischi

• chek up gratuito amianto

• censimento amianto

• nomina responsabile amianto

• analisi delle acque

• linee di vita

• termografia ad infrarossi

• drone

• scudo a pittura termica

• sanificazione ambienti

• insufflaggio

• manutenzione edile ed idraulica

• resine idroreattive ed idroespansive

• barriere impermeabili per balconi

• umidità di risalita

• impermeabilizzazione a poliurea

• canne fumarie e videoispezioni

• manutenzione copertura dell’edificio

• bonifica amianto asbesto

• lavori in corda con imbracatura