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L’IMPRESA E’ COMUNQUE LIBERA DI ACCETTARE E TRATTARE SULL’ IMPORTO

Chi sostiene nel 2020 e nel 2021 spese per gli interventi di riqualificazione energetica, sismica ed edilizia può optare, invece della detrazione fiscale, per il cosiddetto sconto in fattura. Gli interventi sono elencati al comma 2 dell’articolo 121 del Dl Rilancio, l’opzione è nel comma 1, lettera a.
Poiché la norma non limita la possibilità di cedere le detrazioni, si ritiene che l’opzione per lo sconto in fattura dovrebbe riguardare tutti i beneficiari delle agevolazioni .
Quindi, anche i soggetti IRES beneficiari dell’ Ecobonus o del Bonus Facciate, siano essi società di persone o di capitali.
Considerato che la norma consente ai contribuenti di chiedere lo sconto per l’intero importo dovuto, cedendo il beneficio fiscale all’impresa che ha effettuato gli interventi, di fatto il meccanismo permetterà di realizzare gli interventi senza alcun esborso finanziario. L’impresa potrebbe poi cedere a sua volta il credito a terzi, compresi gli istituti bancari.
Lo sconto in fattura è in sostanza la modalità tecnica con cui l’impresa acquisisce il beneficio fiscale del cliente (tecnicamente la detrazione assume in capo all’impresa la forma di credito di imposta), permettendo a questi di realizzare l’intervento sull’immobile anche nei casi di incapienza (detrazione non possibile).
LA POSSIBILITA’ DI OPTARE PER LO SCONTO IN FATTURA RIGUARDA :
il recupero del patrimonio edilizio, in base all’Articolo 16-bis, Comma 1, Lettere a) e b) del TUIR , cioè interventi:
effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, previsti dalle Lettere a), b), c) e d) dell’Articolo 3 del DPR 380/2001 (Testo Unico Edilizia), effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale (Articolo 1117 del Codice Civile);
effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze, per manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, previsti alle Lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del DPR 380/2001;
gli interventi di efficientamento energetico previsti all’Articolo 14 del DL 63/2013, compresi quelli per i quali spetta la detrazione al 110% (Articolo 119, Commi 1 e 2 del DL Rilancio);
l’adozione di misure antisismiche (Articolo 16, Commi da 1-bis a 1-septies del Dl 63/2013, compresi quelli detraibili al 110% (Articolo 119 Comma 4 del DL Rilancio);
il recupero o restauro della facciata di edifici esistenti, inclusa la sola pulitura o tinteggiatura esterna (Articolo 1, Commi 219-223 della Legge 160/2019 (Bonus Facciate”);
l’installazione di impianti solari fotovoltaici di cui all’Articolo 16-bis, Comma 1, Lettera h) del TUIR , compresi quelli con detrazione al 110% (Articolo 119, Commi 5 e 6 del DL Rilancio);
l’installazione di colonnine di ricarica dei veicoli elettrici (Articolo 16-ter del DL 63/2013), compresi quelli detraibili al 110% (Articolo, 119 Comma 8 del DL Rilancio.
Per attuare lo sconto in fattura occorre un Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, che era da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore del DL Rilancio ma non c’è ancora.

IL VECCHIO SCONTO IN FATTURA
Del resto, lo sconto in fattura non è una novità assoluta: già il DL 34/2019 lo aveva previsto.
Per effetto delle disposizioni della legge di Bilancio 2020 era stata soppressa la possibilità di optare per lo sconto in fattura per gli interventi antisismici (Articolo 16 del DL 63/2013) e, quindi, il «vecchio» sconto in fattura rimaneva solo per gli interventi di riqualificazione energetica, limitatamente agli «interventi di ristrutturazione importante di primo livello» di cui al DM del 26 giugno 2015, per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200mila euro.