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PER I CONDOMINI LA FRUIZIONE E’ POSSIBILE NCHE RIGUARDO ALLE PARTI COMUNI
Il DL Rilancio non aumenta al 110% le detrazioni del 50% e del 36% dei bonus mobili e giardini. Il primo riguarda anche i grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, (per i forni basta la A) elencati nella circolare n. 29/E/2013.
I due bonus resteranno invariati fino alla scadenza (fine 2020) e non arriveranno al 110% neanche come interventi “trainati”.
Ma il bonus mobili con le vecchie percentuali si può ottenere solo dopo aver effettuato, sulla casa destinata ad accogliere mobili ed elettrodomestici, almeno uno di questi interventi «trainanti»: manutenzione straordinaria (ordinaria, solo su parti comuni, condominiali o meno, di edifici residenziali, come da risposta Agenzia delle Entrate del 19 Febbraio 2019, n. 62), restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ricostruzione o ripristino di immobili danneggiati da calamità e acquisto di abitazioni in fabbricati completamente ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione.
La norma applicabile dal 2017 limita i lavori edili «trainanti» per il bonus mobili a questi interventi importanti.
Ciò risolve un interpretativo che sino a fine 2016 poteva consentire, almeno normativamente (ma non per l’ Agenzia delle Entrate) di fruire del bonus mobili anche con interventi più semplici, se rientranti nella detrazione Irpef 50% (articolo 16-bis, TUIR ).
I condomìni che fanno manutenzione ordinaria in parti comuni possono avere il bonus anche per acquistare mobili ed elettrodomesticidestinati a spazi comuni (portineria, alloggio portiere, lavanderia, stenditoi eccetera).
Come per le singole unità immobiliari, l’immobile si considera nel complesso, quindi la pittura della parete esterna (manutenzione ordinaria, se senza cambio di colore) può permettere di arredare un altro spazio comune, diverso da quelli oggetto di interventi edilizi. L’intervento sulle parti comuni condominiali, però, non consente ai singoli condomini, che fruiscono pro-quota della detrazione, di acquistare mobili e grandi elettrodomestici per la propria unità immobiliare (circolare 18 settembre 2013, n. 29/E, paragrafo 3.2).