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CESSIONE DEL CREDITO A STATO DI AVANZAMENTO LAVORI

PER TRASFERIRE LO SCONTO NON BISOGNERA’ ATTENDERE LA CONCLUSIONE DEL CANTIERE
Non gestire i crediti fiscali in una soluzione unica . Ma procedere “a rate”, anticipando il trasferimento dei crediti , insieme a una parte dei pagamenti all’impresa, anche prima della fine dei lavori.
È questo uno degli ultimi ritocchi , in ordine di tempo, portati dalla commissione Bilancio della Camera all’Articolo 121 del Dl Rilancio , che disciplina uno degli aspetti più delicati delle nuove regole in materia di bonus casa : la cessione dei crediti e lo sconto in fattura al posto delle detrazioni fiscali dirette.
Ma si tratta anche di una delle correzioni dall’impatto maggiore in termini di sostenibilità finanziaria delle operazioni da imbastire nei prossimi mesi.
Prima di questa modifica era possibile cedere il credito fiscale solo a lavori ultimati.
Ragionando sul nuovo superbonus del 110%, che sarà attivo per quello che resta del 2020 e per tutto il 2021 , questo significava che l’esigenza di cedere grandi masse di crediti fiscali a imprese e istituti di credito si sarebbe scatenata durante il prossimo anno : difficile arrivare alla conclusione dei lavori prima , dal momento che parliamo di interventi di una certa complessità e che, quindi, richiederanno diversi mesi per compiere tutto il loro percorso.
Questo spostamento in avanti avrebbe comportato difficoltà per le imprese, costrette a non poter diluire i loro impegni finanziari nel tempo, ma anche per le banche.
La Camera ha dato una risposta a questo problema, utilizzando il meccanismo degli stati avanzamento lavori.
In pratica, non si procede in un blocco unico ma per passaggi intermedi, agganciati, per l’appunto, agli stati di avanzamento lavori.
Si tratta di livelli di avanzamento del cantiere fissati in partenza nel contratto, ai quali viene legata l’emissione di fatture da parte dell’impresa e il pagamento da parte del cliente.
In pratica , un pagamento progressivo a rate legato ai risultati raggiunti.
L’opzione della cessione del credito o , in alternativa , dello sconto in fattura potrà essere esercitata «in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori».
Per tutto il perimetro del nuovo superbonus del 110%, però, gli stati di avanzamento dei lavori non potranno essere «più di due per ciascun intervento complessivo».
Inoltre , ciascuno stato di avanzamento dovrà valere almeno il 30% dell’importo complessivo dei lavori .
Vuol dire che , nella pratica, il credito fiscale diventerà cedibile in tre blocchi: due stati di avanzamento lavori e un saldo, alla chiusura dell’intervento.
Non si tratta della sola correzione portata al meccanismo della cessione dei crediti alla Camera .
È stato, infatti, anche precisato che , per esercitare le diverse opzioni in via telematica, ci si potrà avvalere anche dei soggetti abilitati alla presentazione telematica delle dichiarazioni.

Ancora, è stato precisato che le disposizioni in materia di cessione di questi crediti fiscali derogano alla norma che vieta la compensazione dei crediti «relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori di ammontare superiore a 1.500 euro».
È stato, infine, precisato che sono inclusi nel meccanismo di cessione e sconto in fattura, sul fronte del bonus facciate, anche gli interventi di rifacimento della facciata , che non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, e che riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.