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L’agenzia cambia rotta sulle unità detenute da imprese per la vendita

Accolta l’impostazione della Corte di cassazione: stop alle limitazioni
Immobili detenuti dalle imprese con l’obiettivo di venderli o di affittarli.
L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione 34/2020 pubblicata ieri , fa un deciso passo indietro , dopo una lunga resistenza arrivata spesso fino in tribunale , su una questione che si trascinava da moltissimo tempo e sulla quale , ormai oltre dieci anni fa , si era espressa in maniera diametralmente opposta .
Il documento si apre, infatti, con un richiamo a due risoluzioni : la 303/E del 15 luglio 2008 e la 340/E del 1° agosto 2008 .
Proprio la n. 303 aveva circoscritto l’applicabilità dei bonus fiscali dedicati al contenimento dei consumi energetici , escludendoli «per le società esercenti attività di costruzione e ristrutturazione edilizia che abbiano eseguito interventi di riqualificazione energetica su immobili merce».
Il motivo , per quella risoluzione , è che le norme puntano a «promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici esistenti» , attraverso un beneficio dedicato agli utilizzatori degli immobili e non a coloro che «ne fanno commercio» .
Un discorso ripreso dalla circolare 304/E che , sempre nel 2008 , limitava le detrazioni fiscali per le società ai soli immobili strumentali, usati per l’esercizio dell’attività .
Questa impostazione , però , è stata da subito oggetto di critiche . E , negli anni, si sono moltiplicati i casi di società immobiliari che hanno portato comunque in detrazione spese legate a interventi di riqualificazione energetica eseguiti su immobili merce . Da qui sono nati accertamenti e moltissime controversie .
I dubbi delle imprese coinvolte in questi contenziosi si fondavano , essenzialmente , su due punti , ricordati dalla risoluzione : la mancanza di un’espressa previsione normativa che limiti la fruizione del beneficio per gli immobili merce e il fatto che le detrazioni per il risparmio energetico abbiano una finalità di interesse generale .
Alcune di queste controversie sono arrivate fino in Cassazione . E i giudici della corte , nel 2019 , hanno spiegato come l’obiettivo «che traspare con chiarezza dal testo normativo consiste nell’intento d’incentivare gli interventi di miglioramento energetico dell’intero patrimonio immobiliare nazionale , in funzione della tutela dell’interesse pubblico ad un generalizzato risparmio energetico».
Non ci sono , allora, limitazioni «né di tipo oggettivo (con riferimento alle categorie catastali degli immobili) , né di tipo soggettivo alla generalizzata operatività della detrazione».
Secondo la Corte , poi , la distinzione tra immobili strumentali , immobili merce e immobili patrimonio incide unicamente sul piano contabile e fiscale .
Una critica aperta , insomma, all’impostazione delle Entrate .
L’agenzia con la risoluzione di ieri ha cambiato rotta . Spiegando che l’ecobonus spetta ai titolari di reddito d’impresa che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, «a prescindere dalla qualificazione di detti immobili come strumentali, beni merce o patrimoniali».
Per ragioni di coerenza , poi , lo stesso beneficio deve essere riconosciuto anche agli interventi di messa in sicurezza che beneficiano del sisma bonus .
«Devono quindi ritenersi superate, per quanto attiene agli aspetti trattati , le indicazioni fornite con i precedenti documenti di prassi richiamati» , dice l’agenzia .
Anche perché in questa direzione è andato anche un parere del ministero dell’Economia, datato 26 febbraio .