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La super detrazione del 110% prevista per gli interventi per l’Ecobonus (comprensivi dei tre nuovi interventi «trainanti») è condizionata al fatto che gli interventi rispettino contemporaneamente queste condizioni:
singolarmente, i «requisiti tecnici minimi» (comprensivi dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento), che verranno stabiliti da uno o più decreti interministeriali, che dovevano essere emanati, entro il 1° Marzo 2019 per sostituire i criteri oggi indicati nei decreti del MEF del 19 Febbraio 2007 e dello Sviluppo Economico 11 Marzo 2008 (i quali rimarranno, comunque, applicabili nelle more dell’emanazione dei nuovi decreti);
nel loro complesso, il «miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio» ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’APE (Attestato di Prestazione Energetica) prevista dall’articolo 6 del DLGS 19 Agosto 2005, numero 192, ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata; dovrà essere chiarito se l’APE dovrà essere riferita alle singole unità immobiliari o a più unità che compongono l’intero «edificio» .
Considerando che i tre nuovi interventi «trainanti» sono compresi tra quelli sull’ecobonus (risparmio energetico «qualificato»), per poter beneficiare del super bonus del 110% su tutti questi lavori, si ritiene che debbano essere rispettati anche tutti i requisiti previsti per l’ecobonus.
Quindi, a titolo esemplificativo, dovrebbe essere condizione necessaria che negli ambienti oggetto dell’intervento vi sia già un impianto di riscaldamento, tranne per i pannelli solari termici (circolare 31 Maggio 2007, 36/E, paragrafo 2, FAQ Enea n. 49).
Ad esempio, se il sottotetto è praticabile, ma non abitabile e non riscaldato, è possibile beneficiare della detrazione per l’isolamento termico del solaio, rispetto agli ambienti sottostanti riscaldati, ma non delle falde di copertura del sottotetto.
Invece, se il sottotetto non è praticabile e di dimensioni tanto esigue da potersi considerare un’intercapedine o un volume tecnico facente tutt’uno con la copertura e con il solaio orizzontale, che delimita una zona sottostante riscaldata, è possibile che il tecnico certifichi questa circostanza (cioè che il sottotetto forma un corpo unico con tetto e solaio), al fine di rispettare la «trasmittanza complessiva copertura-sottotetto-solaio per consentire la detrazione» dell’isolamento di questo elemento (FAQ Enea 6.B).