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LE REGOLE CHE CESSIONARIO E CEDENDE DEVONO SEGUIRE PER L’ISCRIZIONE IN BILANCIO

La cessione dei crediti d’imposta , in particolare del superbonus 110% ma non solo , impone attenzione dal punto di vista contabile .
Attenzione che riguarda in ogni caso i cessionari e , nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche , i cedenti .
Vediamo innanzitutto il comportamento contabile del cedente-impresa in capo al quale matura il credito d’imposta .
Questi rileverà il credito d’imposta con la scrittura «Crediti Tributari (Stato Patrimoniale, voce CII.5-bis) a Imposte (Conto economico, voce 20)».
Successivamente al momento della cessione che avverrà a un valore inferiore , chiude il credito con l’incasso , rilevando anche una sopravvenienza passiva nella voce B.14 del conto economico .
Si potrebbe ipotizzare , in alternativa , l’iscrizione della sopravvenienza passiva in dare della voce 20 in modo da ricondurre l’effetto del credito al netto dello “sconto” relativo alla cessione .
Tuttavia, l’iscrizione nella voce B.14 pare più semplice e forse anche più corretta, perché in tal modo si tengono separati gli effetti economici (imposte) da quelli monetari (incasso): inoltre , la sopravvenienza passiva , essendo iscritta in una voce di costo del conto economico diversa dalle imposte , rende immediata la deducibilità fiscale , senza ricorrere a variazioni in sede di dichiarazione .
Vediamo ora il comportamento del cessionario , che iscrive il credito per il quale paga un prezzo beneficiando di uno sconto , che costituisce una sopravvenienza attiva (tassata) da iscrivere nella voce A.5 del conto economico .
Il dubbio potrebbe riguardare la voce nella quale iscrivere il credito , se verso il cliente o verso l’erario : la soluzione può essere ricercata nello schema di Stato Patrimoniale (Articolo 2424 del Codice Civile) e anche leggendo i principi contabili 12 (Schemi di Bilancio) e OIC 15 , relativo ai crediti .
In sostanza , il credito “acquistato”, seppur derivante da una prestazione di servizi , diventa per il cessionario a tutti gli effetti un credito tributario , utilizzabile in compensazione .
In sostanza, il credito perde la natura di credito verso il cliente e assume la natura di credito verso l’erario , che si iscrive in bilancio quando sussiste “titolo” allo stesso (OIC 15, paragrafo 30).
Si pensi che il cessionario può essere la stessa impresa che ha effettuato i lavori , ma anche un’altra impresa se la prima cessionaria (quella che ha effettuato i lavori) a sua volta ha ceduto il credito .
Inoltre , il principio contabile OIC 25 , relativo alle imposte sul reddito , precisa che la voce CII.5-bis) crediti tributari accoglie gli ammontari certi e determinati per i quali la società ha un diritto al realizzo tramite rimborso o compensazione .
Dal punto di vista fiscale , tra l’altro , quel credito non rientra tra quelli per i quali l’articolo 106 del TUIR consente la deducibilità della svalutazione dello 0,50%, non derivando da cessione di beni o prestazioni di servizi di cui all’articolo 85 .
In ogni caso , cedente e cessionario , ma in particolare quest’ultimo in presenza di importi rilevanti , dovrebbero illustrare nella nota integrativa gli effetti della cessione .
Per il cessionario , si tratta di precisare , quantificando anche l’ammontare , che la voce crediti tributari contiene crediti non “propri” ma acquistati in base alle disposizioni di legge .
Per questo motivo si verifica una divergenza tra imposte di “competenza” e imposte “pagate” che , in presenza di più acquisti, può essere rilevante .
Considerazioni analoghe possono riguardare le imprese che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali IAS/IFRS .
Queste , fatta eccezione per le banche che seguono gli schemi di Banca d’Italia , dovrebbero far riferimento al principio contabile IAS 1 .
Il paragrafo 54 del principio internazionale prevede la presentazione , nello Stato Patrimoniale , di crediti (e debiti) commerciali : in base al successivo paragrafo 57 , l’iscrizione delle voci deve rispettare la diversa natura o destinazione e , pertanto , richiede un’esposizione separata .
Il credito in questione , pertanto, dovrebbe essere iscritto separatamente da quelli commerciali in quanto avente natura di credito d’imposta .