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L’AGEVOLAZIONE SE LA PROCEDURA AUTORIZZATORIA E’ SUCCESSIVA AL 1° GENNAIO 2017

Indipendentemente dall’effettuazione di uno degli interventi cosiddetti trainanti, per le spese sostenute dal 1° Luglio 2020 al 31 Dicembre 2021, è possibile beneficiare della detrazione del 110% per tutti gli interventi antisismici cosiddetti speciali dell’Articolo 16, del DL 63/2013, se si rispettano le condizioni del Decreto Rilancio (DL 34/2020). In caso contrario, questi interventi potranno continuare ad essere agevolati con le detrazioni IRPEF e IRES del 50-70-75-80-85% .
Chi vorrà beneficiare del 110%, infatti, dovrà rispettare sia i requisiti del DL Rilancio sia quelli dell’Articolo 16 del DL 63/2013.
Così saranno agevolati solo condomìni, «persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni» e gli altri soggetti citati dall’Articolo 119, Comma 9 del DL 34/2020, per gli interventi antisismici dell’Articolo 16-bis, Comma 1, Lettera i), del TUIR (con le procedure autorizzatorie successive al primo gennaio 2017), sulle «costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive» (anche su edifici unifamiliari adibiti ad abitazione secondaria), ubicate nelle zone sismiche 1, 2 e 3.

LIMITE DI SPESA ANCHE SU PERTINENZE
Per gli interventi antisismici, il Dl 34/2020 non dice nulla sui limiti di spesa: non è una nuova agevolazione, ma solo di una nuova percentuale di detrazione. Quindi, restano applicabili i vecchi limiti di spesa di 96mila euro per ciascuna unità immobiliare e la nuova detrazione massima sarà di 105.600 euro per ciascuna unità.
Con la risposta del 10 giugno 2020, n. 175, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per le misure antisismiche speciali, l’ammontare massimo delle spese ammesse alla detrazione, che per la norma è di «96.000 euro per unità immobiliare», va «calcolato tenendo conto anche delle eventuali pertinenze alle unità immobiliari».
Questo nuovo chiarimento dell’ Agenzia delle e Entrate, applicabile solo al sismabonus, supera l’opinione espressa sempre dall’ Agenzia delle Entrate e sempre sul sismabonus con la risposta del 19 Febbraio 2019, n. 62.