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In attesa che vengano definite le modalità attuative della trasformazione delle detrazioni in credito d’imposta e delle successive cessioni, secondo quanto indicato all’Articolo 121 del Decreto Rilancio, è possibile trarre qualche indicazione in proposito da altre detrazioni per le quali già ora queste operazioni sono possibili sulla base di provvedimenti attuativi e circolari già emanati.
Si tratta, in particolare, della detrazione delle spese di riqualificazione energetica (50-65%) di cui all’Articolo 14 del DL 63/2013, per la quale è possibile già oggi la trasformazione in credito d’imposta cedibile ai fornitori che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito, ma non ad istituti di credito e ad intermediari finanziari, ad eccezione che per i contribuenti che si trovano nella no tax area (i cosiddetti “soggetti incapienti”) ai quali è consentita la cessione anche alle banche.
Anche per gli interventi antisismici effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali, l’Articolo 16 del DL 63/2013 concede la facoltà a tutti i beneficiari (soggetti IRES e IRPEF , incapienti compresi) di cedere, in alternativa all’utilizzo della detrazione, il corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati (persone fisiche, anche se esercitano attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti), rimanendo escluse le banche e le pubbliche amministrazioni.
Con appositi provvedimenti e documenti di prassi è stato chiarito che:
la cessione del credito deve intendersi limitata ad una sola eventuale cessione successiva a quella originaria;
il cessionario può cedere, in tutto o in parte, il credito d’imposta acquisito solo dopo che tale credito è divenuto disponibile, ovvero non prima del 20 Marzo (10 Marzo per la risposta 126/2020) dell’anno successivo a quello della spesa.
Inoltre, per il primo cessionario, è possibile cedere il credito anche parzialmente in favore di soggetti diversi (eventualmente mantenendone per sé una parte), anche in tempi diversi e dopo aver già utilizzato in compensazione alcune rate del credito (o parte di esse), che naturalmente non saranno cedibili.
È possibile anche cedere le rate del credito che non sono ancora utilizzabili in compensazione (ad esempio, nel 2020 possono essere cedute anche le rate compensabili negli anni 2021 e successivi), fermo restando che il cessionario (ovvero i cessionari, in caso di cessioni parziali in favore di soggetti diversi) utilizzeranno in compensazione i crediti ricevuti secondo l’originaria dislocazione temporale delle rate maturate in capo al cedente (risposta 126 del 2020).