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LE LITI SUL 110% SI DISCUTONO NEL TRIBUNALE CIVILE O AL TAR

SOLO I PROBLEMI SUL VISTO DI CONFORMITA’ COMPETONO ALLA MAGISTRATURA TRIBUTARIA

Molti passaggi del bonus 110% si comprendono scorrendo il modulo predisposto dall’Agenzia delle Entrate per coloro che intendono pagare i lavori girando a terzi il proprio credito verso l’Erario .
Dal modulo si ricava che deve esistere un beneficiario (chi ha un collegamento con l’immobile sul quale si interviene) , un immobile (singole unità, condominio) , e un fornitore che effettua prestazioni facendosi pagare dallo Stato .
La moneta che si usa è il credito che il beneficiario vanta nei confronti dell’Erario ma ,in tutta l’operazione, ha solo un ruolo marginale .
Infatti il tipo di pagamento (cioè il credito che si cede) non attrae i lavori nell’orbita tributaria : è vero che gli uffici fiscali partecipano al meccanismo di realizzazione dei miglioramenti energetici e strutturali, ma tale partecipazione avviene solo dall’esterno , non esprimendo alcun potere fiscale .
Anche la circostanza che i controlli siano affidati alla Guardia di Finanza non significa che gli interventi sul parco edilizio abbiano una matrice tributaria .

IL FINANZIAMENTO
In poche parole , la pubblica amministrazione finanzia gli interventi , ma non opera come fisco .
Il meccanismo dei bonus è da tempo applicato per agevolare iniziative (ad esempio per assunzioni o innovazioni agli impianti) ed appartiene ad un’area di agevolazioni fiscali che derogano al meccanismo tributario di dare-avere, a favore di determinate categorie di contribuenti .
Tali deroghe , che possono essere esenzioni , dilazioni di pagamento, detrazioni d’imposta , o appunto bonus , assolvono una funzione extra fiscale (Cassazione, sentenza 4435/2015) .
Sono cioè una modalità d’intervento mirato e selettivo nelle economie dei privati , che si traducono nel finanziamento pubblico di determinati settori produttivi, esprimendo una funzione più finanziaria che fiscale .

NON E’ UNA LEVA FISCALE
In sostanza , attraverso le agevolazioni lo Stato aziona la leva fiscale non per procurarsi le entrate necessarie al proprio fabbisogno (almeno non direttamente) , né per adeguare il prelievo all’effettiva capacità contributiva , ma per attuare forme indirette di finanziamento pubblico di attività ritenute socialmente ed economicamente rilevanti, ora incentivandone lo sviluppo , ora fronteggiandone le crisi congiunturali .

LA COMPETENZA DEL TRIBUNALE
La circostanza che lo Stato diventa finanziatore dei privati , non fa quindi assumere alla vicenda del 110% un carattere fiscale , che attrae l’eventuale contenzioso dinanzi alle commissioni tributarie .
Infatti , le revoche di bonus fiscali sono contestabili dinanzi al giudice amministrativo o dinanzi al giudice ordinario, a seconda del motivo che l’amministrazione porrà a base del diniego di bonus .
In proposito si è di recente espressa la Cassazione a Sezioni unite (sentenza 30 Luglio 2020 n. 16457) , secondo la quale occorre rivolgersi al Tribunale Civile se la decadenza del beneficiario dal contributo deriva dalla mancata osservanza, da parte sua, di obblighi che condizionano l’erogazione, mentre occorre rivolgersi al TAR se vi è un provvedimento di autotutela dell’amministrazione che annulli il provvedimento di erogazione per vizi originari di legittimità o lo revochi per contrasto originario con l’interesse pubblico .
Quindi , per un caso di sovrafatturazione, la perdita del bonus sarà contestabile dinanzi la magistratura amministrativa (Consiglio di Stato, sentenza 1525/2018) .

IL VISTO DI CONFORMITA’
Solo per ciò che riguarda il visto di conformità e gli eventuali relativi errori , ci si dovrà rivolgere al giudice tributario .
A tale giudice infatti spetta la verifica dei comportamenti di chi appone il visto, tenendo presente che comunque si tratta di un visto di tipo leggero (Articolo 35 del DLGS 241/1997) , cioè sulla regolare tenuta della contabilità, sulla corrispondenza dei dati alle scritture contabili e alla relativa documentazione (Cassazione Penale , sentenza 19672/2019) .
Una volta ceduto il credito , i problemi con il Fisco non riguardano più i soggetti privati (proprietari, inquilini) perché la cessione avviene pro soluto e cioè indipendentemente dai successivi meccanismi tributari di compensazione .
La procedura sarà infatti affiancata dal visto dei tributaristi (e dalle loro polizze assicurative) , che secondo la circolare 24/E dell’8 Agosto garantirà ai clienti ed al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati da errori nella quantificazione dei crediti verso l’Erario.