fbpx

Il cappotto termico interno
Sto valutando se realizzare un cappotto termico interno per la mia villetta a schiera, ma non so ancora se il condominio deciderà di aderire al bonus.
Nel caso decidessi di realizzarlo, aggiungendo l’installazione di pannelli fotovoltaici sulla mia parte di tetto, potrei accedere in autonomia alle agevolazioni fiscali in questione (ammesso che riesca a fare il salto di due «categorie energetiche»)?

E se il condominio approvasse a posteriori dei lavori comuni (ad esempio per la facciata) avrei diritto anche a quella detrazione?
In aggiunta o nel limite dei 60mila euro?

Premesso che occorre attendere la conversione in legge del DL 34/2020 , Decreto Rilancio, si precisa che anche gli interventi interni di per sé possono avere i requisiti di Legge per l’ottenimento del Superbonus 110% , in quanto l’Articolo 119 del Decreto prevede interventi che «interessano l’involucro dell’edificio» , senza specificare alcunché circa il fatto che l’intervento debba essere esterno o interno .
Per quanto riguarda l’eleggibilità dell’intervento sulla villetta a schiera, senza che il condominio aderisca al bonus, in mancanza di chiarimenti circa la definizione di “edificio” si propende per l’applicabilità del superbonus al caso descritto.
Qualora il condominio approvasse a posteriori dei lavori comuni, al ricorrere di tutti i presupposti di legge, il lettore si potrebbe giovare anche delle ulteriori detrazioni nei limiti posti dalla norma.

Facciate, tinteggiatura al 90%
Se un condominio delibera lavori per la tinteggiatura della facciata fruisce del superbonus 110%, oppure questo intervento dev’essere agganciato al sisma bonus o ecobonus? E qual è la differenza tra cessione del credito e sconto in fattura?
I lavori di tinteggiatura della facciata pagati nel 2020 hanno diritto alla detrazione del 90% a norma dell’Articolo 1, Comma 219, della Legge 27 Dicembre 2019, n. 160, e possono accedere al superbonus del 110% solo se “assorbiti” nell’ambito del “cappotto” di cui all’articolo 119, Comma 1, Lettera a del DL 34/2020 (Decreto Rilancio). Per quanto riguarda il secondo quesito, la cessione del credito corrispondente alla detrazione può avvenire (nell’ambito delle disposizioni del nuovo Decreto Rilancio) a favore di chiunque ed è un atto bilaterale tra il contribuente cedente e il terzo cessionario , che riconosce al contribuente un corrispettivo per il credito ceduto .
Lo sconto in fattura, invece, consiste in un pagamento del corrispettivo spettante al fornitore il quale realizza i lavori agevolati , che non avviene tramite danaro ma tramite trasferimento del credito collegato alla detrazione d’imposta .

Sconto fattura o cessione del credito
Sono proprietario di un’abitazione in casa bifamiliare, vorrei fare il cappotto e sostituire i serramenti. Ho una Irpef di 10.000 euro/anno.
Potrei eseguire le opere senza anticipare denaro , beneficiando dello sconto fattura o in altra maniera?

L’isolamento termico (cappotto) è agevolato con la detrazione del 110% come pure – in questo caso – l’acquisto dei serramenti , trattandosi di un intervento “trainato” dal primo, che è il principale .
È possibile fare l’intervento senza spesa solo a condizione che il prestatore accetti lo sconto fattura che dev’essere sull’intero importo .
Fatta 100 la spesa, il prestatore potrà recuperare fiscalmente , in cinque anni , 110 .
Però non sempre le imprese riusciranno ad anticipare le somme , nel qual caso l’alternativa consiste nel pagare la prestazione e poi cedere il credito fiscale a qualsiasi soggetto .

Utilizzo del credito d’imposta
La mia domanda riguarda l’utilizzo del credito d’imposta a seguito di cessione o di sconto sulla fattura .
L’impresa esecutrice dei lavori può utilizzare il credito d’imposta acquisito , oltre che per la compensazione di qualsiasi tipo d’imposta , anche per il pagamento dei contributi previdenziali ?
Se sì, quale disposizione di legge lo permette ?

La compensazione da parte dell’acquirente del credito (o del fornitore a seguito dello sconto in fattura) è un’ ordinaria compensazione disciplinata dall’Articolo 17 del DLGS 214/1997, pur con l’eliminazione di alcuni vincoli quantitativi. I debiti compensabili sono citati al Comma 2 dello stesso Articolo 17.