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LA MAPPA DEL MISE . GLI INTERVENTI AMMESSI ALLE DETRAZIONI CHE POTRANNO ACCEDERE AL 110% SE SI AGISCE SUL CAPPOTTO TERMICO DELL’ EDIFICIO O SULLA CALDAIA

I VINCOLI . RESTA IL PARAMETRO DEL MIGLIORAMENTO DI ALMENO DUE CLASSI ENERGETICHE NECESSARIE PER OTTENERE IL DIRITTO AL SUPERSCONTO
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha messo a punto la prima mappa ufficiale di tutti gli interventi ammessi alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica e per la riduzione del rischio sismico degli immobili che potranno accedere al superbonus del 110% se si interviene sul cappotto termico o se si cambia la caldaia .
Uno degli aspetti innovativi del superbonus del 110% introdotto dal “Decreto Rilancio” è proprio quello di consentire ai cittadini e alle imprese di far salire sul maxi sconto anche una serie di interventi che il contribuente può eseguire sul singolo appartamento beneficiando di sconti fiscali di differente portata ricompresi tra il 50% e il 90% .
A prevedere questa possibilità , infatti , è il Comma 2 dell’ Articolo 119 del “Decreto Rilancio” secondo cui l’aliquota agevolata si applica anche a tutti gli interventi di efficientamento energetico contenuti nell’Articolo 14 del Decreto Legge 63/2013 , nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento a legislazione vigente .
La condizione posta dal Governo e dal legislatore è che questi interventi, per ottenere il maxibonus, siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi sul cappotto termico o sulle caldaie .
In fase di conversione in Legge del DL , la commissione Bilancio della Camera ha posto una sola deroga a questa regola e al cosiddetto effetto “locomotiva” degli interventi di efficientamento .
Secondo l’emendamento approvato in commissione se l’edificio è sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio (DLGS 22 Gennaio 2004 n. 42) o gli interventi sull’involucro o sugli impianti di riscaldamento sono vietati da regolamenti edilizi , urbanistici e ambientali , la detrazione si applica comunque a tutti gli interventi di efficientamento energetico , anche se non eseguiti congiuntamente .
Resta comunque inalterato il vincolo del miglioramento di almeno due classi energetiche , quindi senza doppio salto nessun superbonus .
Nella tabella vi è il dettaglio di tutti gli interventi che , ad esempio, con il cappotto termico sul 25% delle superfici dell’edificio (tetti a spiovente compresi) possono lievitare fino al 110 per cento .
Per ogni singola tipologia di lavoro è riportato il limite alla detrazione fiscale fino ad oggi riconosciuta , l’importo massimo della spesa ammissibile , la percentuale di detrazione e il numero di anni su cui è ripartito il bonus edilizio .
Scorrendo la bozza della mappa dei bonus messa a punto dal MISE emerge ad esempio che la sostituzione delle finestre comprensive di infissi, con un tetto allo sconto fiscale di 60mila euro e un’aliquota del 50%, con gli interventi del superbonus possono salire fino al 110 per cento .
Lo stesso vale per le schermature solari o per coibentazioni verticali oppure orizzontali che oggi beneficiano della detrazione del 65 per cento , nonché per gli interventi sulle parti comuni che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza del 25% della superficie disperdente .
Tra i lavori su singole unità immobiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione e produzione di acqua calda sanitaria , destinati ad essere trainati dal superbonus fino al 110% ci sono le caldaie a condensazione con rendimento energetico stagionale maggiore o uguale al 90% su parti comuni di edifici condominiali o su tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio .
Ci sono anche i lavori di installazione di climatizzazione invernale alimentati da biomasse combustibili o ancora l’installazione di collettori solari termici.