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IL LIMITE DI SPESA E’ DI 2.400 EURO PER KW DI POTENZA CON UN TETTO DI 48MILA EURO

PER I SISTEMI DI ACCUMULO INTEGRATI IL LIMITE E’ DI MILLE EURO PER OGNI KW
L’installazione di un impianto fotovoltaico acquista una nuova spinta con l’entrata in vigore del superbonus previsto dal decreto Rilancio , e guadagna anche un nuovo massimale di spesa , che dovrebbe essere autonomo rispetto a quello dei tradizionali lavori di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis del TUIR , anche se influenzato dalla contemporanea presenza di questi interventi .
Prima del DL 34/20 , le spese sostenute (anche in assenza di opere edilizie propriamente dette) per l’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia erano “semplicemente” uno degli interventi di cui all’articolo 16-bis Tuir (in particolare, previsto dalla lettera h del comma 1 di tale disposizione) e , in quanto tale, la detrazione è sottoposta (fino al prossimo 31 Dicembre) al limite complessivo di 96mila euro per unità immobiliare .
In tale ammontare – che determina un risparmio fiscale del 50% in dieci anni – rientrano anche le spese per l’installazione di sistemi di accumulo funzionalmente collegati agli impianti stessi .
Va anche ricordato che l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali è uno degli interventi che dà diritto (sempre entro fine anno) all’Ecobonus del 65%, con detrazione massima di 60mila euro da ripartire in cinque anni (Articolo 1, Comma 346, Legge 296/06).
Queste agevolazioni restano in vigore (e anzi, con l’Articolo 121 guadagnano le opzioni della cessione del credito e dello “sconto in fattura”), ma l’installazione dell’impianto, ove “pagata” dal 1° Luglio scorso ed entro il 31 Dicembre 2021, può portare a risparmi maggiori.
Infatti, presumibilmente proprio per la frequenza con cui questo intervento viene affiancato ad altri con lo scopo di conseguire un risparmio energetico complessivo, il DL 34/20 ne ha fatto uno dei principali interventi “trainati”, prevedendo – al Comma 5 dell’ Articolo 119 – una detrazione del 110% in cinque anni per le spese sostenute (anche nelle parti comuni) per l’installazione di questi impianti, purché congiuntamente a uno degli interventi “trainanti” di cui al Comma 1 (finalizzati all’efficienza energetica) o al Comma 4 (finalizzati alla riduzione del rischio sismico).
Ciò con l’obiettivo, dichiarato al Comma 3, di consentire al contribuente, attraverso la realizzazione congiunta di più interventi, di raggiungere la condizione richiesta per la super-detrazione del miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio (anche condominiale) o delle unità immobiliari plurifamiliari autonome.
Tuttavia, diversamente dagli altri lavori “trainati” volti al risparmio energetico (che mantengono i loro “tradizionali” limiti di spesa, seppure la detrazione passa al 110% in cinque anni), il legislatore ha previsto un nuovo limite di spesa per l’installazione degli impianti fotovoltaici, precisamente 48mila euro, nel limite di 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto per singola unità immobiliare. Si tratta, quindi, di un limite autonomo rispetto a quello “tradizionale” dei 96mila euro per unità immobiliare, che rimane intatto nel caso in cui, oltre all’intervento trainante e all’impianto fotovoltaico, si decida di realizzare uno o più degli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis del TUIR.
In tale ultimo caso, tuttavia, va ricordato che lo stesso Comma 5 dell’Articolo 119 prevede che il limite di spesa per l’impianto fotovoltaico è ridotto a 1.600 euro per ogni kW di potenza nominale, laddove l’installazione rientri nell’ambito di interventi di ristrutturazione edilizia od urbanistica, o di nuova costruzione, di cui alle lettere d), e) ed f) dell’articolo 1 del Dpr 380/11 (Testo Unico dell’ Edilizia).
La super detrazione è riconosciuta, alle stesse condizioni e negli stessi limiti di importo, anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati, nel limite di spesa di mille euro per ogni kWh di capacità di accumulo.
Va ricordato che costituisce condizione essenziale per fruire del beneficio maggiorato sugli impianti fotovoltaici la cessione in favore del Gse dell’energia non auto-consumata in sito ovvero non condivisa per l’autoconsumo nell’ambito delle comunità energetiche.
Con l’occasione, il legislatore (Commi 16-bis e ter) ha previsto:
• che non costituisce svolgimento di attività commerciale abituale l’esercizio di impianti fino a 200 kW, da parte di comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o da parte di condomini che aderiscono alle configurazioni di cui all’articolo 42-bis del Dl 162/19;
• che in caso di installazione, da parte di tali soggetti, di impianti fino a 200 kW, il superbonus del 110% si applica alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW, mentre per l’eccedenza spetta la detrazione ordinaria prevista dall’articolo 16-bis del TUIR, nel limite massimo di spesa complessivo di 96mila euro riferito all’intero impianto.