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LA SUPER DETRAZIONE PUO’ ESSERE ESTESA A MOLTE TIPOLOGIE DI INTERVENTI

Per le spese sostenute dal 1° Luglio 2020 e fino al 31 Dicembre 2021, il Decreto Rilancio ha introdotto una nuova percentuale di detrazione Irpef e Ires del 110% nell’ambito degli interventi per il risparmio energetico «qualificato», cosiddetto ecobonus, che è già agevolato con le percentuali del 50-65-70-75-80-85% (le quali rimangono ancora in vigore, se non si rispetteranno i nuovi requisiti del Decreto Rilancio).

I LAVORI TRAINANTI
In particolare, sono stati introdotti i seguenti tre interventi, agevolati con il super bonus del 110%: la «sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti» sugli «edifici unifamiliari» o sulle «parti comuni degli edifici» e l’isolamento termico con materiali isolanti che rispettano i criteri ambientali minimi.
Se viene effettuato uno di questi tre nuovi interventi agevolati al 110%, questa percentuale di detrazione può essere estesa anche a tutti gli altri interventi per il risparmio energetico «qualificato», già agevolati al 50-65-70-75-80-85%, o all’installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, già agevolata al 50 per cento. Per questo motivo, i tre nuovi interventi dell’ecobonus vengono chiamati «trainanti» rispetto agli altri (che sono invece «trainati»).

L’ANTISISMICA
Invece, per tutti gli interventi antisismici cosiddetti «speciali», oggi agevolati al 50-70-75-80-85%, in base all’articolo 16, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, la percentuale sarà elevata al 110%, senza che sia necessario aver sostenuto «almeno uno» dei tre nuovi interventi «trainanti».

FOTOVOLTAICO
Infine, spetterà il super bonus del 110% anche alle installazioni di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo (nuove tipologie di interventi, nell’ambito della consueta detrazione del 50% dell’articolo 16-bis, comma 1, lettera h, del Tuir, che dal 2021 dovrebbe tornare al 36%), a patto che siano eseguite congiuntamente ad uno dei seguenti interventi che beneficiano del super bonus del 110%: i tre interventi «trainanti» o quelli per il sisma-bonus (che in questo caso, quindi, diventa «trainante» per il fotovoltaico e i sistemi di accumulo).

REQUISITI SOGGETTIVI
Al netto della nuova detrazione del 110% prevista dal Decreto Rilancio, le detrazioni standard si applicano:
per l’ecobonus a tutti i contribuenti (persone fisiche, professionisti, imprese e società, anche di capitali) e su tutti gli immobili (anche quelli merce, grazie alla risoluzione 34/E);
per l’antisismico a tutti i contribuenti e sulle «costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive»;
per il fotovoltaico ai soggetti Irpef (comprese le società di persone) e sulle abitazioni;
per le colonnine a tutti i contribuenti e su tutte le tipologie di immobili.
Per beneficiare del super bonus del 110% su questi interventi, invece, è necessario rispettare anche le condizioni soggettive e oggettive indicate nei Commi 9 e 10 dell’Articolo 119 del Decreto Legge 19 Maggio 2020, n. 34.
In particolare, il super bonus del 110% riguarda solo gli «interventi effettuati» dai «condomìni», «dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10» dell’articolo 119 del Decreto Legge 19 Maggio 2020, n. 34, dagli Iacp (Istituti Autonomi Case Popolari), dagli enti con le stesse finalità sociali degli IACP e dalle Cooperative di abitazione a proprietà indivisa.
Oltre a queste limitazioni soggettive, poi, il Cmma 10 dell’ Articolo 119 del Decreto Legge 19 Maggio 2020, n. 34, prevede che il super bonus del 110% sul risparmio energetico «qualificato» (comprensivo dei tre nuovi interventi «trainanti»), non può essere usufruito «dalle persone fisiche, al di fuori di attività di impresa, arti e professioni, su edifici unifamiliari, diversi da quello adibito ad abitazione principale»; ma un emendamento in via di approvazione estende il bonus a una sola seconda casa.
Questa limitazione, comunque, non vale, invece, per il super bonus del 110% sugli interventi antisismici o sulle installazioni di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo. Invece, si applica indirettamente anche per la detrazione del 110% sulle colonnine di ricarica.
Per il 110% sull’Ecobonus e sulle colonnine, quindi, sono esclusi i lavori eseguiti da «persone fisiche» su «edifici unifamiliari» adibiti ad abitazioni secondarie.
Invece, queste «persone fisiche» su «edifici unifamiliari» adibiti ad abitazioni secondarie, nelle zone sismiche 1, 2 3, possono beneficiare del super bonus del 110% sulle misure antisismiche «speciali», anche se non effettuano uno dei tre interventi «trainanti».
Una volta che la «persona fisica» ha effettuato l’intervento antisismico «speciale» beneficiando del 110% sull’edificio unifamiliare (non abitazione principale), può usufruire del super bonus del 110% anche per i pannelli fotovoltaici e i sistemi di accumulo.